Quando parliamo di eredità, pensiamo a case, conti in banca, oggetti di valore. Ma oggi una parte significativa della nostra vita è digitale: profili social, email, foto nel cloud, abbonamenti, documenti online. Cosa succede a tutto questo quando una persona viene a mancare? La legge italiana ha iniziato a dare risposte.
La norma di riferimento è l'articolo 2-terdecies del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), introdotto con l'adeguamento al GDPR. Questa norma stabilisce un principio chiaro: i diritti relativi ai dati personali di una persona deceduta possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da chi agisce come mandatario, o da chi ha ragioni familiari meritevoli di protezione.
In parole semplici: se sei un familiare, hai il diritto di richiedere l'accesso, la modifica o la cancellazione dei dati digitali del tuo caro. E puoi anche delegare qualcuno a farlo per te.
Grazie a questa norma, un familiare o un suo rappresentante può:
Il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) al Considerando 27 specifica che non si applica ai dati delle persone decedute, ma delega ai singoli Stati membri la possibilità di prevedere norme specifiche. L'Italia ha colto questa opportunità con l'art. 2-terdecies, posizionandosi tra i Paesi europei più avanzati in materia.
Le piattaforme come Facebook, Instagram, Google e Apple operano in Italia e sono soggette alla normativa italiana per quanto riguarda i dati dei cittadini italiani. Questo significa che, anche se la sede dell'azienda è negli Stati Uniti, le richieste basate sull'art. 2-terdecies hanno valore legale e le piattaforme sono tenute a rispondervi.
Nella pratica, le grandi piattaforme hanno sviluppato procedure specifiche per gestire gli account delle persone decedute. Alcune sono più semplici (come Facebook, che ha un modulo dedicato), altre richiedono più passaggi e documentazione.
La legge ha però dei limiti pratici. Se la persona deceduta ha espressamente vietato l'accesso ai propri dati dopo la morte, questo divieto va rispettato — a meno che non ci siano ragioni patrimoniali o di difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, ogni piattaforma ha le proprie procedure e tempistiche, e non tutte sono ugualmente collaborative.
È importante distinguere tra dati personali (protetti dall'art. 2-terdecies) e beni digitali con valore economico (come criptovalute, crediti su piattaforme, domini web). I beni digitali con valore economico rientrano nella successione ordinaria e sono regolati dal Codice Civile. I dati personali, invece, seguono le regole specifiche del Codice Privacy.
Il consiglio più importante: quando contatti una piattaforma per gestire l'account di una persona deceduta, cita sempre l'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003. È lo strumento legale più forte nel contesto italiano e le piattaforme internazionali sono tenute a rispettarlo per i cittadini italiani.
La soluzione migliore resta la pianificazione. Oggi è possibile designare un “contatto erede” su Facebook, un “contatto erede digitale” su Apple, e impostare la gestione dell'account inattivo su Google. Questi strumenti permettono di decidere in anticipo cosa accadrà ai propri dati digitali, evitando alla famiglia procedure complesse in un momento già difficile.
Gestire l'eredità digitale di un familiare può essere complesso: ogni piattaforma ha procedure diverse, i tempi sono lunghi, e la documentazione richiesta varia. Per questo esistono servizi specializzati che si occupano dell'intero processo, dalla mappatura degli account alla chiusura o trasferimento, garantendo che tutto venga gestito nel rispetto della legge e della volontà del defunto.
Ad Honorem gestisce ogni aspetto legale e pratico dell'eredità digitale, per le famiglie che affrontano un lutto e per chi vuole pianificare in anticipo.
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